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E' possibile leggere il Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenzionali (o cosiddette cumulative).

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Dal Direttorio diocesano sacramenti:
- le cosiddette Messe “plurintenzionali” (o “cumulative”) sono consentite solo due volte alla
settimana, avvertendone i fedeli e a condizione che il sacerdote trattenga per sé solo l’offerta
diocesana, devolvendo il restante alla cassa parrocchiale ( CEI, Istruzione in materia amministrativa
dell’1.5.1992- E\ CEI 5, nn.748-750 e Decreto della Congregazione per il Clero, 22.2.1991); la
commemorazione si faccia durante la Preghiera dei fedeli.


Decreto della Congregazione e Messe plurintenzionali
La Nunziatura Apostolica, con lettera del 20 marzo 1991, ha trasmesso a questa Segreteria copia
del Decreto n. 18916, emanato il 22 febbraio 1991 dalla Congregazione per il Clero circa le
Messe plurintenzionali.
Con tale Decreto la Congregazione per il Clero risponde alle ripetute sollecitazioni e alle attese di
molti Pastori che si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti e direttive in merito alla
celebrazione di sante Messe che vengono comunemente chiamate "plurintenzionali" o anche
"cumulative". Il presente Decreto entrerà in vigore con la pubblicazione sugli Acta Apostolicae
Sedis, a norma del can. 8, 31 del Codice di Diritto Canonico. A norma del can. 948 devono essere
applicate "Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data,
anche se esigua, è stata accettata". Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di
una santa Messa per una intenzione particolare è tenuto ex iustitia a soddisfare personalmente
l'obbligo assunto (cfr. can. 949)) oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle
condizioni stabilite dal diritto (cfr. cann. 954-955).
5 2. Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i
sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo
particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi
soddisfano con un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta 'collettiva'. l. Nel
caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti consentano liberamente che le
loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa
Messa, celebrata secondo un'unica intenzione 'collettiva'.
5 2. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale
santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana.
5 3. I pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, si rendano conto che questo uso, che
costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente -
anche in base a idee errate sul significato delle offerte per le sante Messe - deve essere ritenuto
un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l'obolo
per la celebrazione di sante Messe secondo intenzioni singole, estinguendo una antichissima
consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.


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